IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1; Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia nazionale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del settembre 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 157, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, e' inserita la scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunita' europee. Scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunita' europee Art. 158. - E' istituita la scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunita' europee presso l'Universita' degli studi di Bari. La scuola conferisce il diploma di specialista in diritto ed economia delle Comunita' europee. La scuola ha come scopo la formazione di competenze specifiche nell'ambito delle funzioni, delle attivita' e delle iniziative giuridiche ed economiche, proprie delle Comunita' europee e degli organismi ad esse attinenti. Art. 159. - Concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di economia e commercio e di giurisprudenza dell'Universita' di Bari. La sede della direzione della scuola e' indicata nel manifesto annuale degli studi. Art. 160. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il consiglio della scuola puo' decidere di iniziare il corso alternativamente ogni due anni. Ciascun anno di corso prevede centoventi ore di insegnamento. Art. 161. - Il numero degli iscritti e' di venticinque per ogni anno di corso e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi. Puo' essere stabilito dal consiglio della scuola un numero minimo di iscrizioni e qualora questo numero non venga raggiunto il consiglio puo' decidere di non iniziare i corsi. Se questi verranno iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti. L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto ed il corrispondente numero di posti banditi, potra' essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera non comunitaria, in possesso di titolo di studio equipollente. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza staniera non potra' essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana. Art. 162. - Alla scuola sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio, economia politica. Art. 163. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: I Anno: storia e politica dell'integrazione europea; integrazione economica internazionale; lineamenti istituzionali delle Comunita' europee; diritto commerciale comunitario I; economia e politica economica delle strutture comunitarie; statistiche comunitarie. II Anno: diritto commerciale comunitario II; disciplina giuridica delle politiche comunitarie; diritto finanziario comunitario; diritto comunitario del lavoro; politica economica e sociale comunitaria; relazioni esterne comunitarie. Due insegnamenti del primo anno e due insegnamenti del secondo anno possono essere sostituiti con discipline specificamente formative per la specializzazione in oggetto, ove esistano presso la sede di istituzione della scuola particolari competenze e orientamenti di ricerca innovativi. Il consiglio della scuola puo' decidere, di anno in anno, di attivare seminari attinenti alle materie insegnate nella scuola, tenuto conto anche degli interessi e delle esigenze degli specializzandi. Art. 164. - Attivita' pratiche, consistenti nell'esame critico di casi ricavati dalla pratica delle Comunita' europee, sono svolte nel corso dei seminari. Il presente decreto verra' pubblicato, a norma di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 14 ottobre 1991 Il rettore