IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;
  Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia
nazionale;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del settembre
1991;
  Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica  di
statuto  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo l'art. 157, e con il conseguente  spostamento  degli  articoli
successivi,  e'  inserita la scuola di specializzazione in diritto ed
economia delle Comunita' europee.
                     Scuola di specializzazione
           in diritto ed economia delle Comunita' europee
  Art. 158. - E' istituita la scuola di specializzazione  in  diritto
ed  economia delle Comunita' europee presso l'Universita' degli studi
di Bari.
  La scuola conferisce  il  diploma  di  specialista  in  diritto  ed
economia delle Comunita' europee.
  La  scuola  ha  come  scopo  la formazione di competenze specifiche
nell'ambito  delle  funzioni,  delle  attivita'  e  delle  iniziative
giuridiche  ed  economiche,  proprie  delle Comunita' europee e degli
organismi ad esse attinenti.
  Art. 159. - Concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di
economia e commercio e di giurisprudenza dell'Universita' di Bari.
  La sede della direzione della  scuola  e'  indicata  nel  manifesto
annuale degli studi.
  Art.  160.  -  La  durata  del  corso  e'  di  due  anni  e  non e'
suscettibile  di  abbreviazioni.  Il  consiglio  della  scuola   puo'
decidere di iniziare il corso alternativamente ogni due anni. Ciascun
anno di corso prevede centoventi ore di insegnamento.
  Art.  161.  -  Il  numero degli iscritti e' di venticinque per ogni
anno di corso e complessivamente di cinquanta per l'intero  corso  di
studi.
  Puo'  essere  stabilito dal consiglio della scuola un numero minimo
di  iscrizioni  e  qualora  questo  numero  non  venga  raggiunto  il
consiglio  puo'  decidere di non iniziare i corsi. Se questi verranno
iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia  il  numero
degli   iscritti.   L'eventuale   differenza,  fra  il  totale  degli
iscrivibili previsto ed il corrispondente numero  di  posti  banditi,
potra'  essere  destinata a concorrenti di cittadinanza straniera non
comunitaria, in possesso di titolo di studio equipollente. Il  numero
complessivo  degli specializzandi di cittadinanza staniera non potra'
essere  comunque  superiore  al  venti  per  cento   di   quelli   di
cittadinanza italiana.
  Art. 162. - Alla scuola sono ammessi coloro che hanno conseguito la
laurea  in  scienze  politiche, giurisprudenza, economia e commercio,
economia politica.
  Art. 163. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
 I Anno:
   storia e politica dell'integrazione europea;
   integrazione economica internazionale;
   lineamenti istituzionali delle Comunita' europee;
   diritto commerciale comunitario I;
   economia e politica economica delle strutture comunitarie;
   statistiche comunitarie.
 II Anno:
   diritto commerciale comunitario II;
   disciplina giuridica delle politiche comunitarie;
   diritto finanziario comunitario;
   diritto comunitario del lavoro;
   politica economica e sociale comunitaria;
   relazioni esterne comunitarie.
  Due insegnamenti del primo anno e due insegnamenti del secondo anno
possono essere sostituiti con discipline specificamente formative per
la specializzazione in  oggetto,  ove  esistano  presso  la  sede  di
istituzione  della  scuola  particolari  competenze e orientamenti di
ricerca innovativi.
  Il consiglio della scuola  puo'  decidere,  di  anno  in  anno,  di
attivare  seminari  attinenti  alle  materie  insegnate nella scuola,
tenuto  conto  anche  degli  interessi   e   delle   esigenze   degli
specializzandi.
  Art.  164.  - Attivita' pratiche, consistenti nell'esame critico di
casi ricavati dalla pratica delle Comunita' europee, sono svolte  nel
corso dei seminari.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato,  a norma di legge, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 14 ottobre 1991
                                                           Il rettore